FAQ ed indicazioni sulla procedura di iscrizione all'ESE per gli Osteopati
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Chi può presentare domanda?
Le indicazioni distinguono due principali categorie di richiedenti:
A. Soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equivalente) e titolo di Osteopata.
B. Soggetti in possesso di laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria e titolo di Osteopata.
I requisiti documentali e formativi presentano alcune differenze tra le due categorie.
Quale documentazione deve presentare chi possiede un diploma di scuola secondaria superiore e un titolo di Osteopata?
È necessario produrre:
1. Titolo di Osteopata
Il titolo deve essere stato conseguito a seguito del superamento dell’esame finale di un corso di formazione della durata di almeno tre anni.
2. Piano formativo del corso
Il piano deve essere rilasciato dall’ente di formazione e indicare la durata del percorso e le materie svolte, documentando:
- almeno 2.400 ore di formazione teorica, corrispondenti a 96 CFU;
- almeno 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, corrispondenti a 40 CFU.
Per il tirocinio devono essere indicate anche le sedi frequentate, le attività svolte e la supervisione tutoriale prevista.
Documentazione relativa ai docenti
Deve essere documentato che la didattica sia stata erogata da docenti in possesso di titolo di laurea coerente con la disciplina insegnata.
Per le discipline cliniche medico-chirurgiche è richiesta la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dei docenti.
Cosa accade se il tirocinio documentato è inferiore a 1.000 ore?
Qualora il tirocinio pratico documentato sia inferiore alle 1.000 ore (40 CFU) previste, è possibile documentare un’esperienza professionale riconducibile alle attività previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata.
L'esperienza deve essere stata svolta per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2018 e il 22 maggio 2028.
A titolo documentale possono essere prodotti:
- documentazione relativa al possesso della partita IVA fin dall’inizio dell’attività libero-professionale;
- copia dei contratti relativi alle collaborazioni svolte;
- documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nei periodi dichiarati;
- ogni altro atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata.
L’interessato dovrà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva relativa alle attività professionali svolte e ai rispettivi periodi, attestandone la riconducibilità alle attività previste dal profilo professionale dell’Osteopata.
Resta ferma la competenza del Consiglio direttivo dell’Ordine nella valutazione della documentazione presentata e della riconducibilità delle attività dichiarate al profilo professionale.
Quali ulteriori dichiarazioni devono essere presentate?
È richiesta una dichiarazione sostitutiva attestante:
- il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente;
- l’avvenuta iscrizione, entro il 31 agosto 2026, a un corso di formazione in osteopatia di durata non inferiore a tre anni;
- il possesso della cittadinanza italiana, della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o equiparato, oppure la regolarità del soggiorno in Italia;
- il pieno godimento dei diritti civili;
- l’assenza di condanne penali passate in giudicato risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale;
- la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine presso il quale viene richiesta l’iscrizione.
Cosa cambia per chi è già in possesso di una laurea abilitante a una professione sanitaria?
Per i soggetti in possesso di laurea abilitante, o titolo equipollente, all’esercizio di una professione sanitaria e titolo di Osteopata, deve essere prodotta la medesima documentazione sopra descritta, con due importanti precisazioni:
- la formazione teorica richiesta è pari ad almeno 1.500 ore (60 CFU);
- nella dichiarazione sostitutiva deve essere attestato il possesso della laurea abilitante, o titolo equipollente, all’esercizio di una professione sanitaria.
In quale formato devono essere caricati i documenti?
La documentazione deve essere caricata preferibilmente in formato PDF o JPEG.
Si raccomanda di evitare formati modificabili, quali Word o Excel.
Posso allegare fatture per documentare l’attività professionale?
Sì. Qualora vengano prodotte fatture o altra documentazione fiscale a dimostrazione dell’attività professionale svolta, è necessario oscurare preventivamente tutti i dati personali e le informazioni che possano rendere identificabile il paziente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ho conseguito il titolo di Osteopata all’estero: devo presentare domanda di iscrizione all’ESE?
No.
Chi ha conseguito all’estero un titolo abilitante all’esercizio della professione di Osteopata non deve presentare domanda di iscrizione all’ESE.
In questo caso è necessario rivolgersi al Ministero della Salute per richiedere il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero.
Chi valuta la domanda e la documentazione presentata?
L’istruttoria e la valutazione delle singole istanze restano di competenza del Consiglio direttivo dell’Ordine territorialmente competente, che conserva la propria autonomia istruttoria, valutativa e deliberativa.
La documentazione prodotta deve pertanto consentire al Consiglio direttivo di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e, ove necessario, l’effettiva riconducibilità dell’esperienza professionale dichiarata alle attività proprie del profilo della professione sanitaria di Osteopata.


